Ccass. com. 7 maggio 2025, ricorso n. 23-15.931
Una società a responsabilità limitata e alcuni dei suoi soci hanno citato in giudizio un ex amministratore delegato, sostenendo che le irregolarità di gestione avevano causato danni alla società. La Corte d’Appello, ritenendo che l’azione ut singuli fosse sussidiaria, ha dichiarato inammissibile l’azione dei soci, in quanto la società aveva già proposto la propria azione.
La soluzione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza d’appello, affermando che i soci avevano il diritto di intentare un’azione di risarcimento per il danno subito dalla società e che la parallela proposizione dell’azione da parte della società non poteva privarli di tale diritto. L’azione ut singuli non è quindi sussidiaria.
L’azione ut singuli può essere intentata indipendentemente da quella della società. Può essere intentata prima, contemporaneamente o addirittura dopo l’azione della società. Questa autonomia tutelagli interessi della società ed evita il rischio che la cattiva condotta degli amministratori venga neutralizzata da un’azione aziendale compiacente.
La sentenza del 7 maggio 2025 sancisce la piena autonomia processuale dell’azione societaria ut singuli, a favore della tutela dell’interesse sociale da parte dei soci stessi, anche in caso di azione parallela della società.
Basi legali
Questa decisione si basa su :
- Articolo 31 del Codice di Procedura Civile, che apre l’azione a qualsiasi persona con un interesse legittimo;
- Articolo L. 223-22, paragrafo 3 del Codice Commercialeche consente agli azionisti di intentare un’azione legale contro il socio amministratore.
La Corte ha ribaltato la sua decisione del 27 maggio 2021 (Cass. com. 27-5-2021, n. 19-17.568), in cui sembrava accettare la natura sussidiaria dell’azione ut singuli. Sta tornando alla sua posizione tradizionale, affermata in particolare in :