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Gli azionisti possono agire contro un amministratore della società indipendentemente da qualsiasi azione intrapresa dalla società contro l’amministratore stesso.

Ccass. com. 7 maggio 2025, ricorso n. 23-15.931

Una società a responsabilità limitata e alcuni dei suoi soci hanno citato in giudizio un ex amministratore delegato, sostenendo che le irregolarità gestionali avevano causato danni alla società. La Corte d’appello, ritenendo sussidiaria l’azione in ut singuli, ha dichiarato inammissibile l’azione dei soci, in quanto la società aveva già proposto la propria azione.

La soluzione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza d’appello, affermando che i soci avevano il diritto di intentare un’azione per il risarcimento del danno subito dalla società e che la parallela proposizione dell’azione da parte della società non poteva privarli di tale diritto. L’azione ut singuli ’tain’t quindi sussidiaria.

L’azione ut singuli può essere intentata indipendentemente da quella della società. Può essere introdotta in precedenza, in concomitanza o anche successivamente. Questa autonomia tutela l’interesse societario ed evita il rischio che la cattiva condotta degli amministratori venga neutralizzata da una compiacente azione della società.

La sentenza del 7 maggio 2025 sancisce la piena autonomia processuale dell’azione societaria ut singuli, a favore della tutela dell’interesse sociale da parte dei soci stessi, anche in caso di azione parallela della società.

Basi legali

Questa decisione si basa su :

In questo caso la Corte ribalta la posizione assunta nella sentenza del 27 maggio 2021 (Cass. com. 27-5-2021, n. 19-17.568), in cui sembrava ammettere un carattere sussidiario all’azione ut singuli. Ora’tis tornata alla sua posizione tradizionale, come affermato in :