Cass. 3° civ. 19 giugno 2025, n. 23-19.292 FS-B e n. 23-17.604 FS-B
Il diritto preferenziale del locatario commerciale (C. com. art. L 145-46-1), che in linea di principio consente agli affittuari di acquistare in via prioritaria i locali in cui svolgono la propria attività, è escluso nel caso di una vendita globale di un edificio che comprende locali commerciali.
La Corte di Cassazione ha stabilito che questa eccezione si applica anche quando l’edificio contiene un solo locale commerciale.
Un chiarimento a lungo atteso
Il testo, scritto al plurale, dava adito a dubbi: si doveva ritenere che l’eccezione si applicasse solo alle vendite di edifici comprendenti più locali commerciali?
L’Alta Corte ha risposto negativamente e ha adottato un’interpretazione ampia dell’eccezione. Di conseguenza, il trasferimento di un intero edificio – anche nel caso in cui comprenda un unico locale commerciale – rimane escluso dall’ambito di applicazione del diritto di prelazione dell’inquilino.
La sentenza del 19 giugno 2025 pone fine a qualsiasi incertezza: d’ora in poi non sarà più necessario effettuare l’epurazione in caso di vendita globale di un edificio che comprende un unico locale commerciale.
Commenti pratici
Questa sentenza è un gradito chiarimento per i professionisti e gli operatori del settore immobiliare.
Conferma che il diritto preferenziale dell’inquilino commerciale non può essere invocato in caso di vendita globale, anche quando l’edificio contiene un solo locale commerciale.
Ciò offre ai locatori una maggiore certezza giuridica nell’avviare tali operazioni, con l’eventuale supporto di un avvocato d’affari a Tolone.