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Locazione commerciale: nessun diritto preferenziale per l’inquilino in caso di vendita globale dell’edificio, anche se comprende solo un locale commerciale.

Cass. 3° civ. 19 giugno 2025, n. 23-19.292 FS-B e n. 23-17.604 FS-B

Il diritto di prelazione del locatario commerciale (C. com. art. L 145-46-1), che in linea di principio consente al locatario di acquistare per primo i locali in cui esercita la propria attività,’tis escluso nel caso di una vendita globale di un edificio comprendente locali commerciali.

La Corte di Cassazione ha stabilito che questa eccezione si applica anche quando l’edificio contiene un solo locale commerciale.

Un chiarimento atteso da tempo

Il testo, scritto al plurale, dava adito a dubbi: si doveva ritenere che l’eccezione si applicasse solo alle vendite di edifici comprendenti più locali commerciali?

La High Court risponde negativamente e adotta una lettura estensiva dell’eccezione. Pertanto, l’intera vendita di un edificio – anche nel caso in cui esso comprenda solo un singolo locale commerciale – rimane esclusa dall’ambito di applicazione del diritto di prelazione dell’inquilino.

La sentenza del 19 giugno 2025 pone fine a qualsiasi incertezza: d’ora in poi non’twill più necessaria alcuna epurazione in caso di vendita globale di un edificio che comprende un singolo locale commerciale.

Commenti pratici

Questa sentenza’tis un gradito chiarimento per i professionisti e gli operatori del settore immobiliare.
Conferma che il diritto di prelazione dell’inquilino commerciale non può essere invocato in caso di vendita globale, anche quando l’edificio contiene solo un locale commerciale.

Ciò offre ai locatori una maggiore certezza giuridica nell’attuazione di tali transazioni, con l’eventuale supporto di un avvocato di diritto commerciale a Tolone.

Riferimenti legali