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Obbligo di sicurezza: il datore di lavoro rimane responsabile anche quando lavora per un cliente terzo

Cass. soc. 11 giugno 2025, n. 24-13.083 F-B

Un dipendente addetto alle consegne in negozio, dopo aver ricevuto un parere medico che attestava la sua idoneità a lavorare con riserva (in particolare l’uso di un carrello elevatore elettrico), è stato mandato in cantieri non attrezzati, in barba a queste istruzioni. È stato messo in congedo per malattia, poi è stato dichiarato inabile al lavoro e licenziato. La Corte d’Appello ha respinto la sua richiesta di licenziamento giudiziale, ritenendo che il datore di lavoro non potesse sapere quali fossero le attrezzature disponibili presso i suoi clienti.

La Corte di Cassazione ha censurato questa decisione. Ha sottolineato che gli articoli L. 4624-3 e L. 4624-6 del Codice del Lavoro impongono al datore di lavoro di rispettare le raccomandazioni del medico del lavoro, anche quando il dipendente lavora per un’azienda terza. È responsabilità del datore di lavoro verificare che le condizioni di lavoro siano in linea con tali raccomandazioni, indipendentemente da eventuali avvertimenti da parte del dipendente.

L’Alta Corte ha sottolineato che anche le raccomandazioni formulate sotto forma di auspici sono vincolanti per il datore di lavoro. In assenza di verifica, il datore di lavoro viola l’obbligo di sicurezza e il licenziamento per inidoneità potrebbe essere considerato senza una causa reale e grave se è il risultato di una cattiva condotta da parte del datore di lavoro.

Riferimenti :