Cass. soc. 11 giugno 2025, n. 24-13.083 F-B
Un dipendente addetto alle consegne in negozio, dopo aver ricevuto un parere medico che attestava la sua idoneità al lavoro con riserva (in particolare l’uso di un carrello elevatore elettrico),’tis stato inviato in cantieri non attrezzati, in barba a queste istruzioni. È stato messo in congedo per malattia, poi dichiarato inabile al lavoro e licenziato. La Corte d’appello ha respinto la sua domanda di licenziamento giudiziario, ritenendo che il datore di lavoro non potesse essere a conoscenza delle attrezzature disponibili presso i suoi clienti.
La Corte di cassazione ha censurato questa decisione. Sottolinea che gli articoli L. 4624-3 e L. 4624-6 del Codice del lavoro impongono al datore di lavoro di attenersi alle raccomandazioni del medico del lavoro, anche quando il dipendente lavora per un’azienda terza. È responsabilità del datore di lavoro verificare che le condizioni di lavoro siano coerenti con tali raccomandazioni, indipendentemente da eventuali avvertimenti da parte del dipendente.
L’Alta Corte ha sottolineato che anche le raccomandazioni formulate sotto forma di auspici sono vincolanti per il datore di lavoro. Se non vengono verificate, il datore di lavoro viola il suo obbligo di sicurezza, e il termine per inidoneità potrebbe essere considerato privo di una causa reale e grave se deriva da una condotta illecita del datore di lavoro.
Riferimenti :
- Cass. soc. 11 giugno 2025, n. 24-13.083 F-B
- Cass. soc. 19-12-2007, n° 06-46.134 F-D
- Cass. soc. 17-10-2012, n. 11-18.648 F-D
- C. trav., art. L. 4624-3 e L. 4624-6

