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Un’impresa che contrae un prestito per l’acquisto di un edificio non può fare affidamento sul diritto dei consumatori.

Cass. 1re civ., 9 luglio 2025, n. 23-23.066 F-D, Sté Le Moulin c/ CRCAM des Savoie.

La Corte di Cassazione ha confermato la giurisprudenza consolidata: una società civile immobiliare (SCI) che contrae un mutuo per finanziare l’acquisto di un edificio agisce per scopi professionali. Non può quindi avvalersi delle tutele previste dal Codice del Consumo, in particolare per quanto riguarda le clausole abusive.

In questo caso, una SCI aveva contratto tre prestiti in franchi svizzeri per finanziare l’acquisto e i lavori su un immobile. La Corte ha ritenuto che, agendo in conformità con il suo scopo sociale, la SCI agisse per scopi professionali. Non può quindi essere classificata come non professionista ai sensi del Codice del consumo (art. liminaire, 2°). Questa posizione’tis in linea con la giurisprudenza in materia di procedimenti collettivi e garanzie bancarie, dove lo scopo economico dell’atto prevale sul profilo della società.

Non importa se la SIC’tis un’impresa familiare, se possiede un solo immobile o se’tis destinata all’uso abitativo dei soci: lo status di professionista deriva dallo scopo della transazione e dagli oggetti indicati nello statuto. Le SIC non possono quindi invocare le norme sulle clausole abusive o sulle garanzie di conformità. Devono essere vigili quando negoziano i prestiti bancari e anticipare i rischi contrattuali.

Questa decisione ribadisce che il criterio decisivo’tis l’oggetto sociale. Le SIC che agiscono nell’ambito del loro scopo statutario non sono tutelate come consumatori o non professionisti, anche se la transazione sembra essere una tantum o senza scopo di lucro.

È quindi essenziale, prima di qualsiasi prestito, :