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Opponibilità dei diritti di garanzia nelle procedure di insolvenza: attenzione a non far decadere l’iscrizione

Corte di cassazione, camera commerciale, 2 luglio 2025, n. 24-13.438

Ricordo preliminare: il destino degli interessi di garanzia collegati a un credito preesistente

Se un creditore detiene un credito precedente garantito da una garanzia debitamente pubblicata prima della sentenza che apre una procedura collettiva, il creditore conserva il beneficio di tale garanzia durante la procedura.

L’intangibilità del credito e dei suoi accessori viene così preservata e giustifica la possibilità per il creditore di rinnovare la garanzia prima della sua scadenza.

In assenza di un rinnovo tempestivo, il creditore perde il diritto di prelazione e può essere ammesso al passivo solo in via chirografaria (Corte di cassazione, Camera di commercio, 17 febbraio 2021, n. 19-20.738).

In pratica, questo rinnovo’tis necessario’til la spedizione ’tain’t efficace ai sensi del Codice Civile. Finché tale effetto giuridico non si produce, il creditore deve mantenere l’efficacia della sua registrazione.

Il contesto del caso

In questo caso, una banca aveva concesso un prestito garantito a un debitore. Dopo l’apertura di una procedura cautelare e l’adozione di un piano, la banca ha lasciato scadere l’iscrizione ipotecaria iniziale, procedendo poi all’iscrizione di una nuova ipoteca giudiziale provvisoria, mentre il piano’twere ancora in fase di attuazione.

Il debitore e il fiduciario nominato dal tribunale hanno quindi chiesto la cancellazione della registrazione, sostenendo che ciò violava l’articolo L. 622-30 del Codice di commercio francese, che stabilisce la regola della cessazione della registrazione dei diritti di garanzia, vietando ai creditori precedenti di registrare diritti di garanzia dopo la decisione di avviare la procedura collettiva.

Il contributo della decisione della Corte di Cassazione :

La Cour de cassation ha confermato la decisione della Cour d’appel, nella parte in cui ordinava la liberazione dell’ipoteca giudiziale iscritta durante l’attuazione del piano di salvaguardia, considerando che l’articolo L. 622-30 del Codice di commercio rimane applicabile ai creditori precedenti, anche dopo l’adozione del piano.

Di conseguenza, l’iscrizione’tis considerata irregolare e può essere annullata dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo R. 512-2 del Codice delle procedure esecutive civili.

Contributo della sentenza :

Contrariamente a quanto suggerisce la collocazione dell’articolo L. 622-30 del Codice di Commercio all’interno di tale Codice, situato nel capitolo “dell’impresa durante il periodo di osservazione“, il divieto di registrazione dei diritti di garanzia non cessa di applicarsi dopo l’adozione del piano.

La Corte conferma quindi che qualsiasi nuova registrazione di una misura di sicurezza o di protezione rimane vietata finché il piano di salvaguardia’tis in corso, e che qualsiasi iniziativa contraria’tis quindi suscettibile di essere annullata.

Conseguenze pratiche :

La Corte di cassazione ha ritenuto che la registrazione di un diritto di garanzia dopo la sentenza di apertura non invalida il diritto di garanzia, ma lo rende inopponibile al procedimento collettivo (Corte di cassazione, sezione commerciale, 7 novembre 2006, n. 05-11.551).

Tuttavia, il creditore precedente poteva ancora registrare la sua garanzia e il fatto che fosse inopponibile non gli impediva di beneficiare della registrazione della sua garanzia nel nuovo procedimento se il piano fosse stato risolto e fosse stato aperto un nuovo procedimento.

D’ora in poi, il creditore precedente non potrà più sperare di beneficiare di questa garanzia nei procedimenti successivi. La registrazione dopo la sentenza di apertura, anche se formalmente in regola,’tis ormai del tutto inefficace.

La regola della sospensione della registrazione dei diritti di garanzia si applica quindi, per i creditori con un credito precedente alla sentenza di apertura, fino alla fine del piano di cui il debitore beneficia, ossia fino alla fine del piano o della sua risoluzione.

In altre parole, il creditore può solo sperare che il debitore esegua pienamente il suo piano, altrimenti’twill privato di qualsiasi garanzia effettiva per il pagamento del suo credito nell’ambito delle distribuzioni.

Conclusione

Questa decisione illustra il rigore del diritto fallimentare nei confronti dei creditori garantiti.

Il documento sottolinea che i diritti di garanzia pubblicati devono essere mantenuti e rinnovati attivamente finché non producono un effetto estintivo e che’tis vietata la registrazione dei diritti di garanzia nel corso del piano.

L’errore del creditore di lasciar decadere la propria garanzia, che in precedenza poteva essere recuperata in caso di nuova procedura collettiva contro il debitore, registrandola comunque,’tis ora imperdonabile.

Questo regime più severo mira a rafforzare l’uguaglianza tra i creditori e la sicurezza delle procedure collettive, impedendo ai creditori di aggirare la sospensione della registrazione dei diritti di garanzia approfittando di nuove procedure.