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Riservatezza: una nuova tutela per gli amministratori di società

Introduzione

Il decreto n. 2025-840 del 22 agosto 2025 introduce un significativo progresso nella protezione dei dati personali delle persone che esercitano poteri di gestione di un’azienda.

Con l’inserimento di un nuovo articolo R. 123-54-1 del Codice del Commercio, queste persone potranno ora rendere confidenziale il loro indirizzo personale che compare nei documenti accessibili al pubblico tramite il registro del commercio e delle società (RCS).

Questo nuovo articolo fa parte di un più ampio sforzo per rendere più sicuri i dati personali, in un contesto di aumento dei rischi di molestie, usurpazione o invasione della privacy.

Protezione per gli amministratori e le persone autorizzate a impegnare regolarmente la società

Il nuovo articolo R. 123-54-1 si riferisce specificamente alle persone che esercitano un potere di direzione o di gestione sulla società.

Sono compresi i dirigenti, i presidenti, gli amministratori delegati e i vicedirettori, i membri del Consiglio di amministrazione e il presidente del Consiglio di amministrazione, ove applicabile, l’amministratore unico, gli azionisti e qualsiasi persona che abbia il potere di dirigere, gestire o impegnare regolarmente la società.

La protezione riguarda le informazioni relative al loro indirizzo personale menzionato negli atti o nei documenti depositati presso l’RCS. D’ora in poi potranno chiedere che queste informazioni non siano rese pubbliche.

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Diritto societario: strutturazione e gestione.

Dettagli pratici: una procedura centralizzata attraverso lo sportello unico

La richiesta di riservatezza deve essere effettuata tramite la piattaforma del guichet unique de l’INPI.

Se si tratta di un documento che viene pubblicato,’tis necessario fornire una copia redatta dell’indirizzo personale, che viene poi pubblicata dal Conservatore al posto del documento originale, che viene conservato come prova.

Incertezza per le società non commerciali

Un punto di attenzione’tis richiesto per quanto riguarda le società non commerciali, come le associazioni, le società non commerciali o le società di liberi professionisti.

Il nuovo articolo R. 123-54-1’tis inserito nel Titolo II della parte normativa del Codice di Commercio, intitolato “Commercianti”. Tuttavia, questa posizione solleva una domanda sulla portata del decreto: gli amministratori di strutture non commerciali possono validamente beneficiare di questa opzione di riservatezza?

In pratica, la piattaforma dello sportello unico dell’INPI consente a queste persone di fare la dichiarazione. Tuttavia, il Registrar, in quanto custode del Registro del Commercio e delle Imprese, potrebbe rifiutare questa richiesta in quanto la base normativa si applicherebbe solo alle persone fisiche che operano in un contesto commerciale.

Esclusione delle imprese individuali

Va inoltre precisato che il regime non si applica ai commercianti in proprio. Questi ultimi non rientrano tra le persone contemplate dall’articolo R. 123-54-1, sebbene anch’essi possano essere esposti a rischi legati alla divulgazione del loro domicilio personale.

Conclusione

Il decreto del 22 agosto 2025 rappresenta un significativo passo in avanti nella protezione dei dati personali degli amministratori di società.
Provvede a un concreto meccanismo di riservatezza, ma lascia alcune incertezze giuridiche per le strutture non commerciali e le ditte individuali.

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